Albo Presidenti di Seggio

Albo Presidenti di Seggio

​Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell'apposito albo, depositato presso la Corte d'Appello di Firenze

I Presidenti di seggio sono nominati in occasione di ogni consultazione elettorale dal Presidente della Corte d'Appello.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

Tra il 1° ottobre ed il 31 ottobre di ogni anno gli interessati potranno presentare domanda utilizzando l'apposito modulo on-line.

L'iscrizione all'Albo rimane valida finché non si perdono i requisiti, oppure finché la Corte d’appello non decida di procedere alla cancellazione.

REQUISITI

L'inclusione nell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, come previsto dall'art. 1 della legge n. 53 del 21/03/1990:

  • Essere elettore del Comune;
  • Essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.​

È vivamente consigliato l’avere già svolto funzioni di vicepresidente di seggio, segretario o scrutatore​.

Ai sensi dell'art.23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.R. 570/1960) e dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati (D.P.R. 361/1957) "sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario":

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione."

 

OBBLIGATORIETA' DELLA FUNZIONE (art.40 D.P.R. 361/1957, art. 24 D.P.R. 570/1960)

L'Ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali.

 

MODALITA' DI CANCELLAZIONE

La Legge 53/1990 non prevede la cancellazione dall’albo su istanza di parte. Eventuali domande pervenute a questo ufficio, da inviare nel mese di ottobre tramite modulo on line, sono, comunque, trasmesse alla Corte d’Appello di Firenze quale organo competente.


Il Presidente della Corte d'Appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:


a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;


b)  di  coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio  elettorale,  non  le  abbiano  svolte  senza  giustificato motivo;


c)  di coloro  che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo  anche  non definitiva;


d)  di  coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel  titolo  VII  del testo  unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;


e)  di  coloro  che,  sulla  base  di segnalazione effettuata dai presidenti degli  uffici  immediatamente  sovraordinati  agli  uffici elettorali   di   sezione,   e comunque  denominati,  si  sono  resi responsabili di gravi inadempienze.

 

CONTATTI

Ufficio Elettorale - Piazza Mazzini, 4 - Palazzo Comunale - Piano Primo

Telefono:  050 69 41 11
e-mail: anagrafe@comune.castellina.pi.it

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 21 marzo 1990, n. 53 

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 

Allegato Richiesta_cancellazione_albo_presidenti.pdf (664,74 KB)
Allegato Domanda-presidente-di-seggio.pdf (206,49 KB)
Allegato Circ_038_ServElet_13-09-2016.pdf (128,58 KB)